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Lo Statuto

Lo Statuto

Art.1 – Costituzione – Denominazione
A norma degli art. 36 e seguenti de Codice Civile è costituita l’Associazione
denominata “Associazione fra gli operatori del controllo vegetazione su estese ed
infrastrutture stradali” in sigla VESTRA (VERDE STRADALE).
Possono far parte dell’Associazione operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti:
Possesso delle seguenti Certificazioni: 9001, 14001, 450001.
L’Associazione potrà aderire a qualsiasi associazioni di categoria, ritenute
necessarie al raggiungimento degli scopi sociali a titolo esemplificativo
AGROFARMA – ASSORECA - CONFINDUSTRIA, ecc.
Art.2 – Durata – Sede
L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.
La sede dell’Associazione è in Roma.
Potranno essere istituiti delegazioni ed uffici periferici in tutta Italia.
Art.3 – Scopi
L’Associazione non ha finalità di lucro e persegue i seguenti scopi:
a) lo sviluppo delle buone relazioni e della collaborazione tra i propri associati;
b) la tutela degli interessi morali e materiali degli associati e del settore
imprenditoriale di appartenenza degli stessi;
c) lo studio dei problemi rilevanti nel contesto dell’esercizio della specifica attività
imprenditoriale degli associati, comprese le problematiche concernenti i rapporti
con i dipendenti e l’elaborazione di un autonomo contratto di lavoro di settore,
per la successiva adozione e gestione nazionale;
d) la rappresentanza unitaria, nei confronti di enti, istituzioni varie e di qualsiasi
altro soggetto pubblico o privato, degli interessi degli associati per tutte le
questioni inerenti l’esercizio dell’attività di impresa esecutrice di servizi di
controllo vegetazione su estese ed infrastrutture stradali con espressa esclusione
delle infrastrutture autostradali.E’ pertanto espressamente esclusa la
rappresentanza nei confronti di società concessionarie di infrastrutture
autostradali;
e) fornire aiuto ai propri associati, finalizzato al miglioramento delle condizioni di
esercizio delle rispettive imprese;
f) l’informazione dei propri associati – anche attraverso l’acquisizione presso
terzi, per loro conto, dei necessari elementi – su tutte le tematiche di carattere
amministrativo, legale, finanziario, tecnico, sociale e fiscale riguardanti l’esercizio
della loro attività di impresa;
g) la formazione professionale del personale degli associati;h) la diffusione presso terzi della
cultura e della conoscenza delle tematiche
connesse all’esecuzione dei servizi di controllo vegetazione su estese ed
infrastrutture stradali;
i) la costituzione di rapporti con analoghi organismi di altri Paesi, anche al fine di
stipulare accordi di riconoscimento e collaborazione;
j) l’adesione ad enti ed organismi associativi nazionali, internazionali e/o
sovranazionali operanti nel suddetto settore dei servizi;
k) la collaborazione con enti nazionali di normazione al fine di promuovere
idonee elaborazioni ed aggiornamenti alla normativa tecnica di settore;
l) la promozione di studi, incontri ed iniziative, in collaborazione con enti ed
associazioni di interesse nazionale;
m) l’accertamento e la rilevazione di costi, prezzi, dati statistici e notizie
riguardanti il suddetto settore di servizi.
L’associazione, previa delibera assembleare, potrà assumere ogni iniziativa
ritenuta utile al perseguimento dei propri scopi, ivi compresa la costituzione di
enti o società ad hoc.
Art.4 – Associati
L’Associazione è costituita da:
A) Associati fondatori;
B) Associati ordinari.

Associati fondatori:
Sono associati:
1. ISAM S.R.L.;
2. AVR S.P.A.;
3. FLAMINIA GARDEN S.R.L.;
4. IGSA S.R.L.;
5. BOSCHIVA F.LLI VALENTINI S.R.L.;
6. SICILVILLE S.R.L.;
7. FERRARO S.R.L.
8. BONIFICO GROUP S.R.L.
Associati ordinari
Sono associati ordinari coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di
associato dal Consiglio Direttivo. La qualifica di associato ordinario può essere
richiesta dai seguenti soggetti:
- Le imprese individuali;
- Le imprese costituite in forma di società cooperative, società di capitali o di
persone;- I consorzi stabili costituiti a norma dell’art. 36 del D. Lgs. 12 aprile 2006,
n.163.
I predetti soggetti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio e
possedere i requisiti prescritti all’art.1 del presente Statuto.
Art.5 – Domanda di adesione quale associato
I soggetti che rientrano nelle categorie indicate nell’articolo precedente e che
intendono aderire all’Associazione in qualità di associati ordinari debbono
presentare domanda scritta indirizzata al Presidente dell’Associazione e
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante.
La domanda dovrà contenere tutti i dati identificativi del soggetto richiedente che
intende associarsi, compresa la documentazione attestate il possesso dei requisiti
specificati al precedente art.1, i lavori eseguiti e le attrezzature di cui dispone a
titolo di proprietà o leasing finanziario.
Il richiedente, qualora costituito in forma di società, dovrà altresì comunicare il
nominativo e le generalità dei soci, degli amministratori e dei direttori tecnici in
carica.
All’atto della domanda i richiedenti dovranno altresì dichiarare di aver preso
conoscenza e di accettare le disposizioni del presente Statuto.
L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione a maggioranza
qualificata.
La decisione del Consiglio Direttivo viene comunicata al richiedente ed è
inappellabile; in caso al rigetto della domanda di ammissione il richiedente non
ha diritto di conoscere i motivi di tale decisione.
Gli altri soggetti non fondatori dovranno far pervenire esclusivamente la
domanda di richiesta di ammissione.
Art.6 – Diritti e doveri degli associati
L’adesione all’Associazione impegna l’associato a tutti gli effetti. Essa ha la
durata di tre anni e si intenderà tacitamente rinnovata di triennio in triennio,
salvo disdetta da comunicarsi con almeno quattro mesi di preavviso rispetto al
termine di scadenza e fatto salvi i diritti e i doveri di cui al successivo art.8. Per i
nuovi associati il triennio avrà inizio dalla domanda di ammissione quale
associato. Anche per i prossimi associati si intenderà tacitamente rinnovata
triennio in triennio salvo disdetta nei tempi e nei modi previsti. Gli associati
hanno l’obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto. In particolare,
essi hanno l’obbligo di versare i contributi associativi di rispettiva spettanza per
ciascun anno solare nei modi e nei termini stabiliti del Consiglio Direttivo.
Gli associati hanno altresì l’obbligo di dare loro collaborazione all’Associazione per
la realizzazione dei fini istituzionali della stessa, di mettere a disposizione le
eventuali ulteriori risorse disponibili a tali fini di fornire le notizie e
documentazione inerenti la propria attività che verranno loro richieste dagli
organi associativi, fatte salve le imprescindibili esigenze di riservatezza.
Gli associati hanno diritto:

- Di intervenire all’Assemblea in conformità alle disposizioni di cui al successivo
art.13;
- Di consultare libri, periodici, documenti e studi disponibili presso l’Associazione;- Di accedere
a tutti i servizi che L’Associazione è in grado di fornire.
Art.7 - Contributi associativi
Gli associati hanno l’obbligo di corrispondere all’ Associazione un contributo
associativo per ogni anno solare nella misura determinata dal Consiglio direttivo
e norma di quanto disposto nel presente Statuto.
Il consiglio Direttivo stabilirà il termine inderogabile per il versamento dei
contributi associativi.
L’Associato che non provveda al pagamento del contributo associativo entro il
termine prescritto è automaticamente sospeso da qualsiasi carica associativa e
non ha diritto di partecipare all’ Assemblea. Lo stato di morosità è attestato dal
Tesoriere e comunicato all’interessato dal Presidente con lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
L’Associato che non abbia provveduto, dopo un ulteriore sollecito successivo alla
comunicazione della morosità, al versamento dei contributi entro il termine
assegnatogli, è dichiarato decaduto dall’Associazione con deliberazione del
Consiglio Direttivo. Il contributo associativo (o quota di esso) non è trasmissibile
ad altri Soggetti.
Art.8 – Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde nei seguenti casi:
a) Per cessazione dell’attività o messa in liquidazione e/o per decadenza
dall’iscrizione al Sistema, comunicate dal soggetto interessato ovvero accertate
dagli organi dell’Associazione;
b) Per decadenza, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare,
qualora l’associato sia impresa individuale, o in caso di sottoposizione
dell’associato a fallimento, concordato preventivo, amministrativa, con effetto dal
giorno antecedente la data di dichiarazione di una delle suddette procedure;
c) Per decadenza conseguente al mancato versamento dei contributi associativi;
d) Per esclusione, qualora l’associato si renda colpevole di inosservanza alle
norme del presente Statuto ovvero compia atti o iniziative dai quali possa
derivare pregiudizio all’Associazione o agli altri associati, o al raggiungimento
degli scopi associativi, o qualora si renda colpevole di comportamenti contro la
morale, o in esecuzione di decisioni prese dal Collegio dei Probiviri ai sensi del
successivo art.26;
e) Per recesso volontario
f) Per scioglimento dell’Associazione;
Nei casi specificati sub a), b), e c) la perdita della qualità di associato e
automatica ed ha effetti dalla data di presa d’atto con deliberazione del Consiglio
Direttivo; tale deliberazione è vincolante, inappellabile e non impugnabile in via
giudiziaria ovvero presso il Collegio dei Probiviri e va comunicata al socio
interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica
certificata a firma del Presidente.
Ciascun associato può recedere dall’ Associazione in qualsiasi momento con
comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno con almeno quattro mesi di preavviso; in tal caso laperdita della qualità
di associato ha effetto dalla scadenza del prescritto periodo
di preavviso. Resta fermo l’obbligo degli associati di versare il contributo
associativo annuale dovuto per l’anno in cui si verifica, per una delle cause
suddette, la perdita della qualità di associato.
La perdita della qualità di associato, indipendentemente dalla causa che l’avrà
determinata, non importa alcun diritto del soggetto interessato sul patrimonio
dell’Associazione e determina la decadenza del medesimo da qualsiasi carica
associativa.
Art.9 – Fondo comune
Il fondo comune dell’Associazione, destinato a finanziare le spese necessarie al
funzionamento della stessa, è costituito:

a) Dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
b) Dalle elargizioni, donazioni e lasciti eventualmente disposti a tale scopo in suo
favore;
c) Dalle elargizioni, donazioni e lasciti disposti in suo favore a titolo non
specificato, salvo che l’Assemblea non deliberi diversamente;
d) Dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, salvo che l’Assemblea
in sede di approvazione del bilancio consuntivo non deliberi diversamente;
e) Da altri introiti, quali: rendite patrimoniali, contributi associativi, proventi
derivanti da vendite dio pubblicazioni, quote di iscrizione a corsi di formazione,
contributi ad ogni titolo ottenuti, erogazioni di fondi pubblici e privati, anche
comunitari, finalizzati alla realizzazione di finalità di interesse sociale pubblico,
ogni altra sopravvenienza derivante dall’ attività associativa.
Gli associati non hanno alcun diritto sul fondo comune dell’Associazione e in caso
di recesso non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati.
Art.10 – Esercizi finanziari – Bilanci
L’esercizio finanziario dell’associazione va dal primo gennaio al trentuno
dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale consuntivo e preventivo e la relativa
relazione, elaborati secondo le norme statuarie e di legge, sono predisposti dal
Consiglio Direttivo e sottoposti, almeno trenta giorni prima della riunione
dell’Assemblea che dovrà approvarli, al Tesoriere, che redige una relazione
scritta in merito.
Gli associati possono prendere visione del bilancio consuntivo e del bilancio
preventivo, nonché delle relazioni de Consiglio Direttivo e del Tesoriere; a tal fine
detti documenti devono essere depositati presso la sede dell’Associazione almeno
quindici giorni prima della data dell’Assemblea.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione stessa,
salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, nonché il
divieto di chiedere linee di credito di qualsiasi natura, ma potrà esclusivamente
dotarsi di rapporti di conto corrente bancario o altro non affidato per la gestione
ordinaria dell’associazione. Qualora si evidenziassero problemi di natura
finanziaria, i soci fondatori pro quota andranno a ripristinare tali evidenze.
Art.11 – Organi della Associazione
Sono Organi dell’Associazione: L ‘Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente;
i Vicepresidenti; il Tesoriere; il Collegio dei Probiviri.Art. 12 – Cariche associative
Possono essere eletti alle cariche associative:
- In caso di impresa individuale: i titolari o i procuratori generali o i direttori
tecnici dell’impresa;
- In caso di società o consorzi: i legali rappresentanti o gli amministratori o i
procuratori generali o i direttori tecnici o soci proprietari e i dipendenti; dette
persone devono essere delegate con specifico mandato a impiegare il soggetto
che rappresentano.
Le cariche associative hanno durata triennale e sono rinnovabili. Il triennio
decorre dal giorno dell’Assemblea che elegge le cariche medesime e scade il
giorno dell’Assemblea che procede alla rielezione.
I membri del Consiglio Direttivo, i Vicepresidenti, del Collegio dei Probiviri e il
Tesoriere sono designati nell’ambito degli associati fondatori. Il Presidente può
essere designato anche fuori dall’ambito degli associati.
Le cariche di membro del Consiglio Direttivo, di Vicepresidente, di Presidente, di
componente del Collegio dei Probiviri e di Tesoriere, se nominate nell’ambito
degli associati sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo delibera in merito al compenso annuale per il Presidente se
eletto al di fuori dell’ambito degli associati.
Decadono dalle cariche associative i componenti che, senza giustificato motivo,
non partecipino per tre sedute consecutive alle riunioni dell’organo di cui fanno
parte; decadono altresì dalle cariche i componenti che perdano i suindicati
requisiti di eleggibilità. La decadenza comporta la revoca automatica degli
incarichi conferiti dall’Associazione in organizzazioni esterne ed impegna gli

incaricati decaduti a rinunciare immediatamente a qualsiasi altro incarico assunto
in funzione ed in relazione alla carica ricoperta nell’ambito dell’Associazione.
Art.13 – Assemblea – Costituzione – Computo dei voti
L ‘assemblea, che può essere ordinaria e straordinaria, è costituita dagli associati
fondatori e dagli associati ordinari.
Hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento dei contributi
associativi.
L’associato può essere rappresentato da una sola persona fisica avente i requisiti
precisati al primo comma del precedente art.12.
Ciascun associato non può farsi rappresentare in Assemblea da altri associati ed
ogni associato può essere portatore di una sola delega.
Art.14 – Convocazione e decisioni dell’Assemblea
L’Assemblea degli associati è convocata del Presidente almeno una volta l’anno e
comunque entro il trenta aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e di
quello preventivo e delle annesse relazioni del Consiglio Direttivo e del Tesoriere.L’avviso
scritto di convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve essere
inviato per raccomandata A.R e/o a mezzo posta elettronica certificata, a ciascun
associato almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza.
L’Assemblea è convocata altresì ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio
Direttivo lo ritengano opportuno o quando associati portatori di almeno il 25%
(venticinque per cento) dei voti di cui l’Assemblea globalmente dispone ne
facciano richiesta scritta con lettera contenente gli argomenti da dibattere
indirizzata al Presidente, o dal Vicepresidente oppure, in caso di loro assenza o
impedimento, dal più anziano di età dei componenti il Consiglio Direttivo. Il
presidente dell’Assemblea designa il segretario della riunione.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita quando sia
presente o rappresentato in prima convocazione almeno il 75% (settantacinque
per cento) dei voti e in seconda convocazione almeno il 51% (cinquantuno per
cento) dei voti di cui l’Assemblea è globalmente portatrice.
Fatte salve diverse specifiche disposizioni, le delibere dell’Assemblea ordinaria e
straordinaria sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei voti presenti e ivi compresa la maggioranza assoluta dei soci
fondatori.
La modalità della votazione è stabilita di volta in volta dal Presidente
dell’Assemblea.
Non possono essere prese deliberazioni su argomenti non compresi nell’ordine
del giorno, almeno che non trattasi di assemblea totalitaria.
Le delibere assembleari vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal
presidente dell’Assemblea e dal segretario designato per la riunione; esse
vengono riportate in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell’Assemblea e sono vincolanti per tutti gli associati, anche se assenti o
dissenzienti.
Art.15 – Attribuzioni dell’Assemblea
Spetta all’Assemblea ordinaria:
a) Fissare gli indirizzi di politica generale e di iniziativa dell’Associazione;
b) Eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri;
c) Approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo annuale;
d) Deliberare in merito a proposte o questioni ad essa sottoposte dal Consiglio
Direttivo;
e) Deliberare in merito all’esclusione degli associati;
f) Discutere e deliberare in merito ad ogni altro argomento ad essa demandato
per Statuto.
Spetta all’Assemblea straordinaria deliberare in merito ad eventuali modifiche
dello Statuto, ivi inclusi la trasformazione e/o il mutamento degli scopi
associativi, il trasferimento della sede in altro Comune e lo scioglimento
dell’Associazione.
Art.16- Consiglio Direttivo
Il consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da tre a

cinque, secondo determinazione che verrà assunta al riguardo dall’Assemblea
all’atto della nomina del Consiglio stesso.Possono essere nominati componenti del Consiglio
Direttivo coloro, fra i soci
fondatori, che abbiano indirizzato relativa richiesta al Presidente
dell’Associazione, nella quale va indicato il nominativo dell’associato in
rappresentanza del quale si chiede di essere eletto ed alla quale va allegata la
documentazione comprovante la funzione espletata, per carica o procura
generale, nell’ambito di detto associato. Tale richiesta, firmata altresì dal legale
rappresentante dell’associato interessato, va trasmessa a mezzo lettera
raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, almeno quindici giorni prima
dell’Assemblea che dovrà procedere alla nomina; a tal fine farà fede la data di
invio della raccomandata.
Non possono far parte del Consiglio Direttivo e, se già nominati, decadono
automaticamente dall’incarico con provvedimenti del Presidente e senza
necessità di deliberazione del Consiglio stesso o dell’Assemblea, coloro i quali
rappresentano un soggetto che ha perduto la qualità di associato a norma di
quanto previsto dal precedente art.8.
Se per qualsiasi motivo venissero a mancare uno o più consiglieri il consiglio
direttivo in sostituzione coopterà i primi dei non eletti nell’ultima Assemblea, che
resteranno in carica sino al completamento del triennio in corso.
Art.17 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Compete al Consiglio Direttivo:
a) Decidere in merito alle modalità da osservarsi e alle iniziative da intraprendere
ai fini del perseguimento degli indirizzi di politica associativa definiti
dall’Assemblea;
b) Decidere in merito all’ammissione di nuovi associati;
c) Elaborare il bilancio consuntivo e preventivo annuale da sottoporre alla
approvazione dell’Assemblea;
d) Determinare i contributi associativi dovuti dagli associati per ciascuno anno
solare;
e) Assumere e licenziare dipendenti;
f) Determinare gli emolumenti e compensi da corrispondere al Presidente se
eletto fuori dall’ambito degli associati;
g) Designare le persone delegate in rappresentanza dell’Associazione presso altri
enti, determinandone gli eventuali emolumenti;
h) Deliberare in merito alla perdita della qualità di associato relativamente ai
soggetti aderenti all’Associazione, secondo quanto previsto dal precedente art.8;
i) Deliberare in ordine alla richiesta di apertura rapporti bancari non affidati e
all’assunzione e cessione di partecipazioni presso enti terzi;
j) Deliberare in merito al trasferimento della sede dell’Associazione all’interno
dello stesso Comune e all’istituzione di dipendenze, rappresentanze, delegazioni
ed uffici periferici;
k) Conferire incarichi di vario genere e terzi, determinandone modalità e
compensi;
l) Assumere provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti;m) Elaborare proposte da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
n) Ratificare in merito all’esclusione degli associati.
Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati Operativi per specifiche questioni,
determinandone composizione, funzioni, poteri, modalità operative ed eventuali
emolumenti. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare parte delle sue
attribuzioni al presidente ovvero ad uno o più dei suoi componenti.
Art.18 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente in carica, almeno
una volta ogni tre mesi ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
opportuno o ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora
della riunione e gli argomenti da trattare; deve essere inviato con qualsiasi
mezzo che ne assicuri la ricezione da parte del destinatario almeno tre giorni

prima della data fissata per la riunione, e in caso di urgenza almeno il giorno
prima.
I componenti del Consiglio Direttivo hanno l’obbligo di partecipare a tutte le
riunioni del Consiglio stesso alle riunioni del Consiglio Direttivo potranno
partecipare, senza diritto di voto, consulenti ed esperti invitati dal Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, per la cui validità è richiesta la presenza della
maggioranza dei componenti il Consiglio stesso, sono presiedute dal Presidente o
dal Vicepresidente oppure, in caso di loro assenza o impedimento, dal consigliere
più anziano d’età.
Ciascun consigliere ha diritto di voto.
Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei consiglieri presenti, in caso di parità di voti prevale la posizione
sulla quale concorda il Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono raccolte a verbale e sottoscritte dal
Presidente e dal segretario della riunione; esse vengono riportate in apposito
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sono vincolanti
per tutti gli associati.
Art.19 – Presidente e Vicepresidente
Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo
designa inoltre due Vicepresidenti, fra gli associati fondatori.
Il Consiglio Direttivo nomina, anche al di fuori dell’ambito degli associati il
Presidente dell’Associazione.
I Vicepresidenti dell’Associazione devono essere scelti tra i componenti il
Consiglio Direttivo.
Il Presidente e i Vicepresidenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
In caso di dimissioni del Presidente o di suo impedimento duraturo che non gli
consente di svolgere le sue funzioni, la carica è temporaneamente assunta dal
Vicepresidente anziano designato dal Consiglio Direttivo, che provvederà a
convocare d’urgenza il Consiglio Direttivo perché provveda alla nomina del nuovo
presidente e Vicepresidenti.
Art.20 – Attribuzioni del PresidenteIl presidente, o in sua assenza il Vicepresidente anziano, è
l’organo esecutivo
dell’Associazione e provvede a:
a) Dare pratica attuazione agli indirizzi di politica associativa, in conformità alle
determinazioni assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
b) Elaborare i progetti di sviluppo per il raggiungimento degli scopi associativi, da
sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
c) Gestire tutte le attività dell’Associazione, comprese quelle economiche ed
amministrative, tenendo periodicamente informato il Consiglio Direttivo;
d) Tenere i contatti e i rapporti con tutte le organizzazioni nazionali, comunitarie
ed extracomunitarie per il raggiungimento degli scopi dell’Associazioni;
e) Esercitare tutte le altre funzionalità che gli venissero demandate dal Consiglio
Direttivo e dall’Assemblea.
Il Presidente e/o il Vicepresidente hanno la rappresentanza dell’Associazione.
Art.21 – Collegio dei Probiviri
L’assemblea elegge, nell’ambito degli associati che ne abbiano fatto richiesta nei
tempi e con le modalità stabilite al secondo comma del precedente art.16, il
Collegio dei Probiviri, composto di tre membri.
Il Collegio dei Probiviri designa tra i propri membri uno con funzione di
Coordinatore.
I membri del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili consecutivamente solo altre
due volte.
In caso di dimissioni o impedimento duraturo di uno dei componenti del Collegio,
il Presidente provvederà a convocare d’urgenza l’Assemblea perché provveda alla
nomina di un nuovo Collegio.
Il Collegio dei Probiviri assume, valutando ex bono et aequo, la propria
determinazione inappellabile e vincolante per gli associati in merito a tutte le
controversie che dovessero insorgere per qualsiasi motivo in ordine al rapporto

associativo tra gli associati e tra questi e l’Associazione e gli organi della stessa,
nonché in merito ai ricorsi avverso i provvedimenti di esecuzione degli associati
dell’Associazione.
Inoltre, il Collegio dei Probiviri ha compito di verificare, su richiesta degli
associati, la legittimità dei comportamenti degli Organi associativi ed il rispetto
delle norme statuarie.
Il Collegio dei Probiviri assume le proprie determinazioni a maggioranza, senza
formalità di procedura, ma fatto salvo il rispetto del principio del contraddittorio.
Salvo diverse inderogabili disposizioni di legge, relativamente alle suindicate
controversie è escluso il ricorso a qualsiasi giurisdizione per qualsiasi motivo,
anche avverso la determinazione del Collegio dei Probiviri.
Art.22 – Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo.
Può essere nominato Tesoriere colui che abbia fatto richiesta nei tempi e con le
modalità stabilite al secondo comma del precedente art.16. Il Tesoriere è
rieleggibile consecutivamente solo altre due volte; in caso di dimissioni o impedimento duraturo
verrà sostituito dal Presidente, che provvederà a
convocare d’urgenza il Consiglio Direttivo perché provveda alla nomina del nuovo
Tesoriere.
Il tesoriere ha la funzione di curare la gestione economica e finanziaria
dell’Associazione ed in particolare di provvedere:
a) Alla gestione dei pagamenti ed effettuare ai terzi;
b) A curare la riscossione dei contributi associative e delle altre somme a
qualsiasi titoli spettanti e/o dovuti all’Associazione;
c) A predisporre rendiconti periodici da sottoporre all’esame del Consiglio
Direttivo;
d) A formulare proposte al Consiglio Direttivo finalizzate a garantire una migliore
gestione economico – finanziaria dell’Associazione;
e) E redigere una propria relazione in merito al bilancio annuale.
Art.23- Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il consenso del
75% (settantacinque per cento) dei voti di cui essa è globalmente portatrice; con
la stessa delibera vengono nominati uno o più liquidatori.
All’atto dello scioglimento il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altra
associazione avente finalità analoga o per fine di pubblica utilità, sentiti i previsti
organismi di controllo e fatte salve diverse destinazioni imposte delle vigenti
leggi.
Art. 24 – Attribuzione dei voti – Contributo associativo
Il numero dei voti attribuibile a ciascun associato ai fini dell’assunzione
delle delibere assembleari è determinato in base alla tipologia di iscrizione (Socio
Fondatore / Socio Ordinario) dell’associato stesso.
In particolare, tale attribuzione di voti è determinata con il riferimento:
Iscrizione Socio Fondatore Voti N.18
Iscrizione Socio Ordinario Voti N.5
La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo per ogni voto
frazione di voto attribuibile a ciascun associato, secondo i criteri sopra riportati.
Per la determinazione del contributo associativo annuale dovuto da ciascun
associato si procede moltiplicando l’ammontare della quota associativa annuale
per il numero dei voti che l’associato può esprimere in Assemblea in base ai
suddetti criteri.


Roma, 2 aprile 2025

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